Art. 4.
(Capitale).

      1. Alla Società possono partecipare soggetti pubblici e privati, compresi le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le società finanziarie di sviluppo controllate dalle regioni e dalle province autonome, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le banche e gli enti gestori di altri fondi pubblici di garanzia, al fine del loro eventuale conferimento nella Società.
      2. Il capitale sociale iniziale della Società è determinato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed è sottoscritto per una quota non inferiore al 60 per cento dal Ministero dello sviluppo economico. Il residuo capitale sociale può essere sottoscritto dai soggetti di cui al comma 1.
      3. Sono autorizzati successivi aumenti di capitale. In ogni caso lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici conservano congiuntamente la maggioranza assoluta del capitale sociale.